Il Reddito di emergenza (Rem) è una delle misure di sostegno economico contenute nel Decreto Rilancio. Pensato per aiutare le famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus, consiste in un sussidio che parte da 400 euro e può arrivare fino a 840 euro, inizialmente pagato per la mensilità di aprile e maggio. Il reddito di emergenza è stato successivamente prorogato dal Decreto Agosto n.104/2020. Si è aggiunta così la possibilità di far richiesta per una terza mensilità. Vediamo a chi spetta e quali sono le tempistiche.
Domanda per la terza mensilità del Reddito di emergenza: entro quando?
Secondo quanto si legge nel Decreto Agosto, le domande per fare richiesta della terza mensilità del Rem dovranno pervenire all’Inps entro il 15 ottobre 2020. A oggi, però, accedendo all’area riservata al servizio, la possibilità di fare domanda risulta bloccata. Sul sito, dopo l’accesso, appare la seguente comunicazione:“La tempistica per la trasmissione delle nuove domande di REM ai sensi dell’articolo 23 del D.L. n. 104/2020 verrà resa nota sul sito internet dell’Istituto nel corso del corrente mese di settembre.“ Si aspettano perciò ulteriori informazioni sul sito dell’Inps.
A chi spetta il Rem?
Il Rem è distribuito secondo la stessa logica del Reddito di Cittadinanza: non è destinato al singolo ma al nucleo familiare. I nuclei familiari a cui spetta la terza mensilità del sussidio sono gli stessi individuati dal Dl Rilancio. Ricapitolando, possono ottenere la misura di sostegno i nuclei che rispettano i seguenti requisiti.
- Residenza in Italia.
- Patrimonio familiare in riferimento al 2019 al di sotto dei 10.000 euro. Questa somma aumenta di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro.
- Reddito familiare nel mese di aprile/maggio inferiore all’importo del reddito di emergenza.
- ISEE al di sotto dei 15.000 euro.
Naturalmente, ci sono delle condizioni di incompatibilità con altre misure. Non è possibile fare richiesta del Reddito di emergenza se si riceve già il reddito di cittadinanza, se si è fatta richiesta del bonus da 600 o 1.000 euro o in generale di una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia. Inoltre, il Rem non spetta alle famiglie che comprendono anche solo un componente che riceve una pensione diretta o indiretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità) oppure dove c’è un titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda è superiore alla quota Rem spettante.
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