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Nonni, vedere i nipoti è un diritto!

Nonni, vedere i nipoti è un diritto!
Il ruolo che i nonni svolgono nella maggior parte delle famiglie, costituisce senza dubbio, una preziosa risorsa, non solo in termini di cura e assistenza ai nipoti, ma anche per l’apporto finanziario che spesso offrono alle famiglie. Come è oramai abbondantemente provato, i nonni italiani sono il vero welfare del nostro Paese. Se la presenza…

Il ruolo che i nonni svolgono nella maggior parte delle famiglie, costituisce senza dubbio, una preziosa risorsa, non solo in termini di cura e assistenza ai nipoti, ma anche per l’apporto finanziario che spesso offrono alle famiglie.

Come è oramai abbondantemente provato, i nonni italiani sono il vero welfare del nostro Paese.

Se la presenza dei “nonni” di regola contribuisce ad arricchire la sfera relazionale del minore, non è da escludere che il ruolo diventi ancor più significativo quando vi siano carenze di uno o di entrambi i genitori oppure obiettive difficoltà anche solo materiali o logistiche. Ecco allora i “nonni” che accompagnano i nipoti nelle varie attività (scuola, sport, tempo libero) normalmente per sopperire alla mancanza di tempo di uno o di entrambi i genitori; i nonni che mediano tra i genitori in conflitto; i nonni che ospitano i nipoti durante le vacanze o per più lunghi periodi di tempo.

Molto spesso accade che nel momento in cui i coniugi si separano, i genitori iniziano a impedire ai minori di frequentare i “nonni” interrompendo quindi quel speciale rapporto nonni-nipote.

Con il D. Lgs. n. 154/2013 sono stati, quindi, riconosciuti e codificati in capo ai “nonni” due tipologie di diritti: il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e il diritto di agire autonomamente in giudizio nell’ipotesi in cui l’esercizio di tale diritto sia in concreto impedito.

In altri termini, nonostante la separazione dei genitori, vanno salvaguardate, ossia non interrotte né ostacolate, le relazioni tra minore e i nonni, paterni o materni.

Occorre tuttavia evidenziare che viene tutelato il diritto del minore ad avere un rapporto stabile con i propri nonni e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti.

Il Giudice deve sempre tener conto di tale obiettivo, anche se assai di rado le statuizioni (o gli accordi) sull’affidamento menzionano in modo esplicito i nonni.

E’ da ritenersi sottinteso, cioè, che nel tempo da trascorrere presso ciascuno dei genitori il minore possa frequentare i nonni di quel ramo.

In altri termini, la legge non riconosce ai nonni un autonomo diritto di visita nei confronti dei nipoti, ma prevede che siano i minori ad aver diritto a conservare la continuità dei rapporti con i nonni. I nonni hanno dunque un legittimo interesse, di diritto privato, a che la continuità del rapporto con il minore sia garantita: poiché la legge tende a proteggere solo il minore, l’interesse del nonno a veder tutelato il proprio rapporto con il nipote può essere accolto dal Giudice solo nella misura in cui la rottura del legame abbia avuto ripercussioni negative sullo sviluppo e crescita del minore medesimo.

I nonni, paterni o materni, potranno dunque, ricorrere al Giudice al fine di ottenere quei provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti minorenni ad avere con loro sani rapporti.

Sarà il Giudice, nel precipuo interesse del minore, a valutare se tale rapporto nonno-nipote debba essere tutelato e non abbia ripercussioni negative sulla crescita serena e equilibrata del minore.

Se un bambino, ad esempio, non è stato cresciuto, per le ragioni più disparate, nel costante contatto con i nonni, sarà più difficile per questi ultimi dimostrare il danno che la loro esclusione può aver provocato nella vita del bambino.

I nonni non sono dunque abilitati a chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio ritenute insoddisfacenti a garantire il rapporto con i nipoti.

Possono invece agire giudizialmente contro i provvedimenti che incidano sugli incontri con i nipoti.

Se poi malgrado il Giudice si sia pronunciato nel senso di favorire la frequentazione dei nonni verso i nipoti, il genitore continuerà ad ostacolarne l’incontro, il nonno predisporrà una denuncia in sede penale perché il genitore dolosamente non ha eseguito quanto stabilito nel provvedimento dal Giudice oppure potrà formulare una richiesta di risarcimento danno costituendosi parte civile nel procedimento penale promosso, per esempio, dall’altro genitore.

Ovviamente nessuno di questi strumenti permetterà di fatto di ripristinare i rapporti tra nonni e nipoti, rapporti già compromessi a seguito della separazione e deteriorati maggiormente a seguito di tali azioni.

Si sconsiglia, pertanto, di procedere in tal senso essendo sempre preferibile trovare le soluzioni attraverso un dialogo tra gli ex coniugi magari avvalendosi dell’istituto della mediazione familiare.

Infine occorre ricordare che i nonni, sebbene forniscano spontaneamente il proprio apporto economico ai figli per aiutarli, non hanno alcun obbligo di mantenimento verso i nipoti.

I nonni entrano in gioco nell’assolvimento dell’obbligo vero e proprio di mantenimento, e, dunque, in modo più impegnativo da un punto di vista economico, nell’eventualità che i genitori non abbiano oggettivamente i mezzi sufficienti per provvedere autonomamente al mantenimento della prole. Siamo nell’ipotesi in cui i genitori non dispongano di risorse economiche sufficienti per soddisfare le esigenze dei figli: anziché a una sostituzione, in tal caso i nonni sono chiamati a fornire ai genitori i mezzi necessari per consentire l’assolvimento dell’obbligo di mantenimento da parte di questi.

Avvocato Domenico Gallo Studio Legale DG

Per ulteriori informazioni o domande sul tema scrivere a: segreteria@studiolegaledg.it

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