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Vaccini anti-COVID19 e rapporto di lavoro

Vaccini anti-COVID19 e rapporto di lavoro
Vaccini Covid-19

Domani, giovedì 20 maggio, L’Università la Sapienza di Roma organizzerà un webinar dal titolo: “Vaccini anti-COVID19 e rapporto di lavoro. Libertà, responsabilità, obbligo” Parteciperanno Mara Lombardi, Paolo Pascucci, Arturo Maresca, Marco Capecchi, Michele Assandri, Angelo Delogu e Fabrizio Ferraro.

Quello dell’obbligo vaccinale, nello specifico quello per quanto riguarda i vaccini anti-COVID19, è un tema molto complesso e delicato sul quale va fatta chiarezza. Abbiamo posto qualche domanda in anteprima a Fabrizio Ferraro, Ricercatore presso Sapienza Università di Roma.

Quali tutele è possibile immaginare per i dipendenti che non desiderano vaccinarsi?

Un rapido chiarimento preliminare: la prima e più importante tutela è proprio la vaccinazione. Chi non “desidera” vaccinarsi, se professionista sanitario o operatore di interesse sanitario, rischia la sospensione senza diritto alla retribuzione, in quanto la vaccinazione è obbligatoria (art. 4, d.l. 44/2021, con termine di efficacia al 31 dicembre 2021).

Fuori dall’ambito sanitario, pur essendo la vaccinazione una libertà, la presenza del lavoratore non immune aumenta il rischio di contagio nell’ambiente di lavoro e, pertanto, la sua prestazione potrebbe divenire inutilizzabile e quindi giuridicamente impossibile. Anche in questo caso, previa valutazione del medico competente, il lavoratore potrebbe essere adibito ad altre mansioni (anche inferiori) e senza contatto, laddove possibile, o sarà sospeso senza retribuzione. È dubbio invece se il datore di lavoro possa licenziare il renitente al vaccino (considerato anche che il legislatore ha escluso il licenziamento persino per coloro che sono obbligati a vaccinarsi).

Al fine di gestire al meglio la situazione, non si può trascurare l’opera di convincimento che il datore di lavoro può attuare in azienda. Molto possono fare attente politiche del personale. Resta ferma, ovviamente, l’applicazione dei protocolli sanitari.

Come gestire quei dipendenti che, a causa di altre problematiche, non possono usufruire del vaccino?

Laddove viga l’obbligo, per operatori di interesse sanitario, coloro che sono impossibilitati a ricevere un vaccino per comprovate ragioni mediche (“accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico di medicina generale”), potranno ugualmente essere adibiti a mansioni diverse e anche inferiori (ben inteso: a loro tutela) o essere sospesi ma con diritto alla retribuzione: il legislatore premia il fatto di non aver dato alcun contributo al verificarsi della causa di impossibilità.

Ancora una volta è più scivoloso il terreno quando non opera l’obbligo. Per questo caso, da più parti, si invoca un intervento del legislatore, dato che allo stato il lavoratore giustificato per ragioni mediche si trova nella stessa identica situazione del lavoratore renitente: rischia infatti, in assenza di mansioni diverse, di essere sospeso senza diritto alla retribuzione e finanche licenziato. Del resto, avendo la ragione della “mancata vaccinazione” carattere oggettivo, la volontarietà non dovrebbe avere rilievo, a rigore.

L’obbligatorietà del vaccino è una strada percorribile ed efficace?

L’obbligatorietà per i sanitari è strada, ad oggi, efficacemente percorsa. Del resto gli obblighi di vaccinazione non costituiscono affatto una novità in particolare in questo settore.

Per la generalità dei cittadini l’obbligatorietà vera e propria è più problematica, se non altro perché, ad oggi e ancora per i mesi a venire, non ci sarà disponibilità illimitata di vaccini e converrà procedere innanzitutto su base volontaria. Occorre inoltre ponderare il rapporto costi-benefici, considerando che la vaccinazione volontaria è già, a suo modo, un successo e sta dando, a detta degli esperti, frutti evidenti. Di conseguenza potremmo auspicabilmente aver superato la pandemia, almeno al livello europeo, senza introdurre un obbligo generalizzato. Inoltre si tratta di un obbligo difficilmente coercibile fuori da particolari contesti. 

Vista la confusione sul tema, vale la pena dire a chiare lettete che l’obbligo non deve mai e poi mai tradursi in una coazione fisica. Al rifiuto immotivato, del resto, possono già fare seguito misure di relativo svantaggio, ad esempio nell’accesso ai servizi anche pubblici o negli spostamenti; sarebbe del resto paradossale – per fare un esempio – imporre il green pass agli avventori dei ristoranti (se ne discute) e non anche a cuochi e camerieri.

Per seguire il webinar “Vaccini anti-COVID19 e rapporto di lavoro. Libertà, responsabilità, obbligoclicca qui. ID riunione: 817 0849 0950 / Pass-code: sapienza

Vaccini anti-COVID19

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