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Congedo straordinario per i caregiver: le nuove regole

Congedo straordinario per i caregiver: le nuove regole

Secondo una recente sentenza della Corte Costituzionale, recepita dall’Inps con specifica circolare, anche il figlio non ancora convivente, al momento della domanda, può utilizzare il congedo straordinario biennale per assistere il genitore disabile in condizione di gravità.

La sentenza va a modificare l’articolo 42 comma 5 del dlgs 151/2001, in base alla quale per utilizzare il congedo è necessario il requisito della convivenza.

La sentenza della Corte Costituzionale specifica che il diritto spetta anche al figlio che “al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.

Come utilizzare il congedo

Il figlio non ancora convivente deve dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Esiste la retroattività della nuova disciplina, ma si applica solo ai casi per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato alla data della pubblicazione della sentenza della Corte (12 dicembre 2018).

Le disposizioni dell’Inps

L’Istituto riassume quindi quale persone hanno diritto al congedo straordinario di due anni. Si tratta del coniuge (anche in unione civile) convivente; padre o madre, anche adottivi o affidatari (solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente); figli conviventi (limitatamente al caso in cui il coniuge ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti); fratelli o sorelle conviventi (nel caso in cui coniuge, entrambi i genitori, e figli conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti); parente o affine entro il terzo grado convivente (il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti); figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità (è la novità introdotta dalla sopra citata sentenza): la convivenza deve essere instaurata successivamente, e il coniuge, entrambi i genitori, i figli e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

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