Per regolare la nostra successione, oltre al classico testamento, possiamo ricorrere anche a un altro strumento: la cosiddetta polizza vita, che ci permette di lasciare somme di denaro liquido, al di fuori della tradizionale successione.
Lo strumento e i beneficiari
L’assicurazione sulla vita è un contratto tra il disponente e una compagnia di assicurazione che può essere stipulato secondo lo schema del contratto a favore di terzi. Ciò significa che si può prevedere che la compagnia assicuratrice, a fronte del pagamento di un premio in denaro, al verificarsi della morte dell’assicurato, versi la somma concordata a un beneficiario indicato dal contraente.
L’assicurato sulla vita può prevedere che il beneficiario della polizza, in caso di sua morte, sia una persona fisica, ma anche un ente, un’associazione o una fondazione che egli intende favorire.
Il beneficiario può essere designato dal contraente direttamente nel contratto di assicurazione, o con una successiva comunicazione scritta fatta all’assicuratore, oppure in un testamento e può essere modificato in qualunque tempo. La revoca o la modifica del beneficiario possono avvenire nelle stesse forme della designazione.
È anche possibile che i beneficiari siano indicati genericamente come “gli eredi”, o come “gli eredi legittimi” o “gli eredi testamentari”.
In caso di indicazione degli “eredi legittimi” i beneficiari saranno esclusivamente gli eredi designati dalla legge, cioè i parenti più prossimi, anche in presenza di un testamento che nomini eredi altri soggetti.
Se invece sono indicati come beneficiari gli “eredi testamentari”, questi avranno diritto a incassare l’importo dell’assicurazione, anche se nel testamento non si fa espresso riferimento alla polizza.
Il premio pagato non rientra nella successione, ma viene pagato direttamente al beneficiario come diritto proprio e non come diritto successorio.
Questo principio ha importanti conseguenze: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario sono impignorabili e insequestrabili, fatte salve, però, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
I creditori del contraente possono, quindi, far valere i propri diritti sulla somma dovuta dalla compagina assicuratrice soltanto fino all’importo dei premi pagati dal contraente e non sull’intera somma.
Analogamente, anche per determinare l’eventuale lesione dei diritti di legittima, si deve tenere conto soltanto dei premi pagati dal contraente e non della somma che viene liquidata al beneficiario dalla compagnia.
I vantaggi
L’assicurazione sulla vita può essere quindi un valido strumento per attribuire a soggetti cari un beneficio, senza danneggiare gli aventi diritto alla quota di legittima, o senza farlo sapere agli eredi legittimi.
Stipulare una assicurazione sulla vita offre il vantaggio di poter portare in detrazione ai fini dell’Irpef i premi pagati.
Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che le somme dovute dalla compagnia assicuratrice al beneficiario, proprio perché non comprese nell’asse ereditario, non sono soggette all’imposta di successione.
L’importanza di scegliere la polizza giusta
Bisogna fare attenzione, però, a quale polizza si sceglie: la giurisprudenza ha messo in discussione l’impignorabilità e insequestrabilità delle polizze che, pur presentandosi nella forma di assicurazione sulla vita, hanno in realtà un prevalente contenuto finanziario, nelle quali cioè la finalità di investimento prevale su quella previdenziale. L’equiparazione della polizza a un prodotto finanziario può anche comportare conseguenze sul piano successorio, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni sull’eventuale lesione del diritto di legittima degli eredi necessari. Risulta pertanto essenziale individuare un prodotto assicurativo idoneo, che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale e assicurativa. Per questo è sempre importante l’assistenza di un consulente finanziario altamente qualificato.
Rosaria Bono
Rosaria Bono, genovese, è laureata in Giurisprudenza all’Università di Genova. Dal 1996 svolge la professione di notaio, con studio in via Cesarea 10. È presidente di Federnotai Liguria, presidente del Comitato Franco-Italiano dei notariati ligure e provenzale e consigliere del Consiglio notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari. È inoltre membro della Commissione Terzo settore-Affari sociali del Consiglio Nazionale del Notariato, componente della Giunta regionale di Confprofessioni e referente comunicazione del Consiglio notarile di Genova e Chiavari.
Ha insegnato alla scuola di notariato del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari e tenuto diverse relazioni in congressi scientifici in materia di successioni e famiglia ed in materia di comunicazione istituzionale e lezioni alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova. È autrice di numerose pubblicazioni, specialmente di tipo divulgativo, su quotidiani e riviste.